Art. 4.
(Articolazione dell'ufficio e nomina).

      1. L'ufficio del difensore civico nazionale è composto:

          a) dal difensore civico nazionale;

          b) dai difensori civici aggiunti.

      2. Il difensore civico nazionale è nominato di intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.
      3. Il difensore civico nazionale è coadiuvato da sei difensori civici aggiunti, cui possono essere affidati dal difensore civico nazionale specifici settori di competenza.
      4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del difensore civico nazionale le funzioni vicarie sono svolte dal difensore civico aggiunto delegato o, in mancanza di questo, dal più anziano di età.
      5. I difensori civici aggiunti sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.